IL DIRIGENTE DI AREA visto il decreto – legge 23 febbraio 2020, n 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'8 marzo 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista l’ordinanza n. 5898 del 20/11/2001 con la quale veniva istituito il divieto di sosta nelle fasce orarie e nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata.
Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
Visti gli artt. 5,6,7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992 n. 495);
Vista l'ordinanza n.42 del 10/03/2020 con la quale si sospendeva il divieto di sosta dei veicoli in tutte le vie cittadine interessate dalla pulizia meccanizzata
Considerato che, come disposto dal DPCM 8 marzo 2020, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia (...):
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
Vistoil DPCM 22 Marzo 2020;
Consideratala probabile proroga delle indicazioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020;
ORDINA la proroga della sospensione, dal 04/04/2020 al 13/04/2020, degli effetti dell’ordinanza n. 5898 del 20/11/2001, pertanto in tale periodo la sosta è consentita senza limitazione oraria
DISPONE - che la presente ordinanza ha decorrenza immediata dal 04/04/2020 fino al 13/04/2020; - la pubblicazione della seguente ordinanza all’Albo pretorio;- la divulgazione dei provvedimenti della presente ordinanza avverrà attraverso la pubblicazione sul sito del Comune;
COMUNICA L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 7 del vigente C.d.S.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S.