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Biotestamento: di cosa si tratta?

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Negli ultimi anni abbiamo sempre più spesso sentito parlare di biotestamento. Di cosa si tratta? Il testamento biologico (detto anche: testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è l'espressione della volontà da parte di una persona (il "testatore"), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto "consenso informato") per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La parola "testamento" viene presa in prestito dal linguaggio giuridico, con ciò riferendosi ai testamenti tradizionali nei quali, di solito, si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (impropriamente tradotto come "volontà del vivente"). La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici. In pratica con il testamento biologico è possibile deporre un vero e proprio testamento con disposizioni su eventuali trattamenti medici.

La storia in Italia

In Italia la legge riguardante il biotestamento è stata approvata recentemente, il 14 dicembre 2017. La legge dedicata a questo tema così delicato si intitola “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e si suddivide in otto articoli. Si tratta di norme che permettono a un paziente di dare indicazioni precise su esami e cure somministrabili nel caso in cui non fosse più capace di decidere.

La prima norma riguarda il consenso informato che prevede che ogni persona abbia “il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai  medesimi”. È facile comprendere, in base a questa affermazione, quanto sia importante il dialogo e una comunicazione efficace tra medico e paziente.

Nella legge si parla anche delle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad  accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Il personale medico è tenuto a rispettare la volontà del malato, alleviandone quanto più possibile le sofferenze attraverso la terapia del dolore ed evitando l’accanimento terapeutico. Qualora vi fossero “terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione (delle DAT), capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita” i medici potranno disattendere le disposizioni precedenti per sottoporre alle nuove cure il paziente.

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