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Sanatoria Colf, badanti e agricoli: dal 1° giugno 2020 le domande per la regolarizzazione. Ecco come fare:

Regolarizzazione dei migranti, si parte: dove, come e quando fare domanda

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale con le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

I datori di lavoro potranno avvalersi per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti. L'assistenza nella compilazione è gratuita, mentre la consulenza sui documenti da indicare e sulla correttezza di essi è dietro compenso in base ai parametri di legge.

Si esorta a diffidare e a segnalare alla polizia tutti i soggetti che "furbescamente" si spacciano per operatori di associazioni di categoria o di patronati, chiedendo compensi alti, dando per certo l'esito della pratica, oppure colore che propongono documentazione falsa per ottenere la sanatoria. 

Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, o concorre al fatto nell’ambito delle presenti procedure, è punito ai sensi dell’art. 76 del testo unico di cui al DPR 445/2000. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzo di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Il contratto stipulato sulla base di una dichiarazione contenente dati non rispondenti al vero, è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98. 

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto 2 possibilità:

1) per il datore di lavoro italiano o straniero (titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

2) per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dall’1 giugno al 15 luglio.

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

I settori interessati:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

- Possibilità 1

Presso lo sportello unico per l’Immigrazione istituito nelle prefettura: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano richiesta in favore di cittadini extracomunitari.

I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Reddito dei datori di lavoro:

- Per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.

- Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
i) in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
ii) in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.
N.B. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o di documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo la circolare del 30 maggio specifica: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia).

Tipologia e orario del contratto di lavoro;

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (importo mensile pari a 498,14 €) 

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

a) che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 – commi 1 e 2, lett. c) del D.Lgs. 286/98, e dell’art. 3 del D.L.144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale. 

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che:

risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’ art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Ai sensi del comma 9 del citato art. 103, sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

Dove si presentano le istanze?

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dall’1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web dalle ore 7 dell’1 giugno.

I moduli da compilare sono due a seconda dell'ipotesi da richiedere:

EMdom_2020:

E’ un modulo per l’assistenza alla persona per se stessi oppure per i componenti della propria famiglia. Anche non conviventi, che sono affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

In aggiunta è incluso anche il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

EMsub_2020:

Modulo che riguarda le attività di:

  • Agricoltura;
  • Allevamento e zootecnia;
  • Pesca e acquacoltura;
  • Attività connesse.

Per accedere alla compilazione è necessario munirsi di un identità digitale SPID.

È inoltre disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle domande.

https://www.interno.gov.it/it/galleria-video/video-tutorial-compilazione-dei-modelli-em-dom-e-em-sub-emersione-dei-rapporti-lavoro

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza da consegnare in copia al lavoratore.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

NB: Solo in caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro è previsto anche il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che verranno determinate con nuovo decreto interministeriale.

Procedimento presso lo Sportello Unico:

Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall’8 giugno prossimo, nel rispetto dell’ordine cronologico.

Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:

● della Questura, sulla base dell’anagrafica fornita dallo SPI, in ordine all’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’art. 103 del D.L. 34/2020, nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore; Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo 9 qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge n.68/2007, o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici come di seguito specificato;

● dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in ordine alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. L’Ispettorato verifica, altresì, il requisito di cui al comma 9 dell’art. 103 del decreto legge n.34/2020 circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore

Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).

Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all’indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.

La convocazione in Prefettura:

Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:

1) documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita;
nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:
- lasciapassare comunitario
- lasciapassare frontiera
- titolo di viaggio per stranieri
- titolo di viaggio apolidi
- titolo di viaggio rifugiati politici
- attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;
N.B.:Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

2) ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;

3) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;

4) prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);

5) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);

6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;

7) marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;

8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.

Nell’ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un’integrazione e fisserà la data di un nuovo appuntamento. Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell’istanza.

Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti; al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello 209 che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno. 

Comunicazione obbligatoria:

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso. Pertanto, il datore di lavoro ha in tal modo assolto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito nella L. 608/96 e la comunicazione obbligatoria sarà resa disponibile nella sua area personale del portale

 


- Possibilità 2

Presso le questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Dove si presentano le istanze?

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

Come si compila il modello F24?

Per una corretta compilazione del modello F24, Versamenti con elementi identificativi, sono stati creati i seguenti codici tributo:
– REDT: Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art.103, comma 1, D.L. n. 34/2020, per i permessi di lavoro domestico o subordinato
– RECT: Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”, per i permessi temporanei da presentare all’ufficio postale.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, del modello F24, bisogna indicare i dati anagrafici:

• del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);
• del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
• Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
• nel campo tipo, indicare la lettera “R”;
• nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati
• con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore oppure il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso, dei soli primi 17 caratteri.
• nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
• nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
• nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella
• misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il
• codice “RECT”)
Le somme non vengono rimborsate in caso di esito negativo dell’istanza e non sono dedubili dal punto di vista fiscale.

 

In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Da giovedì 11 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

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