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APE attestato di prestazione energetica.

Spieghiamo cosa è l'APE: è un documento redatto da un professionista abilitato sul quale sono indicati, in valori assoluti i livelli di consumo di un immobile.

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Con la redazione di tale documento, un appartamento (così come un frigorifero o un televisore lcd) ottiene una classificazione energetica, che può variare dalla lettera G (la classe più bassa e meno efficiente, la più diffusa) alla lettera A+.

Questo  documento, oltre a fare una "fotografia" dell'efficienza energetica dell'immobile in un dato momento, prevede quali possono essere le misure volte alla riduzione dei consumi energetici.

L'Ape ha una durata di dieci anni, a patto che non vi siano lavori o avvenimenti che provochino cambiamenti tali da variare la classe energetica dell'immobile.

In caso di redazione di una certificazione energetica di un edificio non conforme o non veritiera, cosa rischia il tecnico certificatore?

Solo cinque Regioni italiane (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento) affrontano questo tema delicatissimo con una propria legislazione in materia.

Una possibile spiegazione può essere data dal fatto che 9 attestati di prestazione energetica su 10 prodotti in Italia originano dalle Regioni settentrionali, probabilmente a seguito della maggiore tempestività della applicazione della normativa.

Le altre si limitano ad applicare le disposizioni sanzionatorie nazionali indicate nel d.lgs. 192/2005.

In Liguria il tecnico  che redige l’APE ( Attestato Piano Energetico) non conforme alle modalità previste dal regolamento regionale vigente incorre nella sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.500,00, se l’APE errato comporta una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ogni m2 di superficie netta calpestabile riscaldata, sino ad un massimo di € 10.000,00.

In ogni caso l’APE errato è inefficace e viene sostituito da quello corretto e redatto dal soggetto verificatore.

L’applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell’attività di attestatore.

In Lombardia il Soggetto certificatore che redige l’APE in modo non conforme alle modalità individuate incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.

L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato per ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

In Piemonte il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie stabilite dalla normativa, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica determini l’attribuzione di una classe energetica più efficiente.

In Valle d’Aosta  il professionista che rilascia la relazione tecnica non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla LR 26/2012 , entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico.

Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

A Trento il certificatore che rilascia l’Attestato di prestazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere un nuovo attestato entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

In tutte le altre Regioni italiane, il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica  compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 € e non superiore a 4.200 €.

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