LE SOCIETA’ DI COMODO
Le società di comodo sono:
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le società non operative che raggiungono un ammontare di ricavi inferiori ai ricavi minimi presunti;
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le società in perdita sistematica, ossia che sono in perdita da 4 periodi d'imposta e per il restante periodo d'imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo.
E' fondamentale monitorare il quinquennio precedente il periodo d'imposta della dichiarazione per verificare se sia effettivamente in perdita sistematica; in tal caso non è in perdita sistematica se per 3 periodi d'imposta sia in perdita e per i restanti 2 del quinquennio abbia un reddito.
Le società di comodo devono compilare l'apposito prospetto contente nel modello UNICO "verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" nel quadro RS.
LE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE
Sono previste delle cause di esclusione e disapplicazione, dove è fondamentale sapere che:
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le cause di esclusione valgono sia per le società non operative che per quelle in perdita sistematica;
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le cause di disapplicazione sono individuate dall'Agenzia delle Entrate.
Per questo motivo una causa di esclusione porta sicuramente ad una causa di disapplicazione; mentre la causa di disapplicazione permette di non applicare solamente la specifica disciplina. Tali cause vanno indicate nel mod. UNICO riportando lo specifico codice in una delle caselle del quadro RS.
In caso di esclusione, le cause vanno verificate soltanto con riferimento all'esercizio oggetto sottoposto a verifica, mentre la restante parte del prospetto non va compilata.
In caso di disapplicazione è importante analizzare il caso in cui ci sia:
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una società non operativa, la restante parte del prospetto non va compilata e le condizioni vanno verificate solamente riferendosi all'esercizio oggetto della verifica.
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in una società in perdita sistematica, la disapplicazione operano se le stesse sono presenti in almeno 1 dei 5 periodi d'imposta del quinquennio d'osservazione; in tal caso va indicato il codice previsto e compilata la restante parte del prospetto. Se quindi la società è in perdita sistematica verrà indicato nella casella 3 il codice 1 e poi compilata la colonna 4 dei righi RS.
L'ISTANZA D'INTERPELLO E LE SANZIONI
Sempre prendendo in considerazione le società di comodo, nel caso non vi sia alcuna ipotesi di esclusione automatica è possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame, il tutto presentando un'apposita istanza di interpello. E' stato presentato una possibilità di presentare un'istanza di interpello di carattere facoltativo, che permette al contribuente stesso di "auto" disapplicare anche senza interpellare l'Agenzia delle Entrate. In tal caso nel modello UNICO deve essere indicato il comportamento tenuto dal contribuente. Il contribuente però può sempre chiedere un parere all'Agenzia sulle sussistenze della situazione oggettiva. Inoltre è stato definito che l'eventuale interpello non deve più essere presentato entro i 90 giorni precedenti la presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti ora è possibile presentarlo entro la data di presentazione della dichiarazione stessa (30/09/2016). In seguito l'Agenzia delle Entrate risponderà entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Si è soggetti a sanzione nel caso in cui il soggetto contribuente non abbia dichiarato la propria scelta nella dichiarazione, mediante la compilazione delle caselle 4, 5, 6 , 7, in tal caso vi sarà una sanzione da 2.000 a 21.000 euro.