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Infortunio sul lavoro.

Adempimenti.

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Il dipendente che abbia subito un infortunio sul luogo di lavoro ha la possibilità di ottenere il risarcimento di un danno ulteriore a quello corrisposto dall'Inail, qualora sia accertata la responsabilità penale del datore di lavoro.

In Italia ci troviamo ad avere  un numero sempre più elevato di infortuni sul lavoro, cerchiamo di capire  in quali circostanze il lavoratore abbia titolo per chiedere al datore di lavoro il risarcimento di eventuali danni ulteriori rispetto a quelli già indennizzati dall’INAIL.

Si premette, innanzitutto, che in caso di infortunio sul luogo di lavoro, il danno è indennizzato a fronte dell’assicurazione obbligatoria stipulata con l’Inail dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti. Come stabilito dall’art.10 del TU 1965 n. 1124 la suddetta assicurazione Inail ha l’effetto di escludere la responsabilità civile del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 del codice civile. Permane una responsabilità civile del datore di lavoro, solo quando il fatto lesivo integri un reato a suo carico e vi sia stata condanna penale.

Detto ciò, se l’indennizzo dell’Istituto di previdenza non copre l’intero risarcimento civilmente dovuto all’infortunato, qualora il datore di lavoro sia risultato penalmente responsabile, il dipendente potrà richiedere il risarcimento della parte di danno non coperta dalla assicurazione, il cosiddetto danno differenziale.

A tale proposito è importante comprovare la questione dell’onere della prova. Per ottenere il risarcimento del danno è necessario che il lavoratore dimostri l’esistenza del rapporto di lavoro, del danno subito nonché del nesso causale tra il danno e la prestazione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro a sua volta deve provare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza predisponendo tutte le misure necessarie, spettando a lui il compito di dimostrare «la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile; egli dovrà dunque provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come stabilito in materia di responsabilità contrattuale.
E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 17585/2013 nel momento in cui inserisce tra le obbligazioni contrattualmente assunte dal datore di lavoro, il dovere di tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.

Per quanto concerne la liquidazione del danno differenziale precisiamo che la stessa dovrà essere effettuata tenendo conto dell’indennizzo già corrisposto dall’Inail, onde evitare duplicazioni risarcitorie.
Evidenzia infatti la Corte di cassazione con sentenza n. 18469 del 26 ottobre 2012 che la liquidazione dell’INAIL è limitata alla lesione dell’integrità psicofisica senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e al danno morale che potranno pertanto essere richieste in sede civilistica.

Misura dell'indennità. Dal 4° al 90° giorno, spetta il 60% della retribuzione media giornaliera; dal 91° giorno fino alla guarigione, spetta il 75% della retribuzione media giornaliera.
Indennità economica a carico del datore di lavoro:
giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione
3 giorni successivi: 60% della retribuzione, fatto salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL.

A partire dal 25 luglio 2000 l'indennità per danno permanente è stata sostituita dal danno biologico che viene inteso come lesione all'integrità psicoficia, suscettibile di valutazione medico legale. La prestazione economica viene determinata indipendentemente dalla retribuzione percepita.
La prestazione è costituita da:
erogazione in capitale se la menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%;
erogazione in forma di rendita se la menomazione è superiore al 16%.

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