Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.
Le associazioni sportive dilettantistiche, con proventi commerciali nell’anno precedente fino a 250.000 euro, devono effettuare le annotazioni dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali riferite al mese precedente.