L’IMU agricola sui terreni montani, su cui è stata abolita retroattivamente l’esenzione integrale, è rimandata a giugno 2015.
I proprietari non dovranno più pagarla in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Il provvedimento ufficiale non è ancora arrivato ma è stato annunciato dal Governo, in considerazione dei tempi eccessivamente stretti e della complicazione interpretativa della nuova formulazione dell’esenzione.
La proroga è stata annunciata dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, secondo cui il rinvio arriverà con un decreto ad hoc oppure con un emendamento alla Legge di Stabilità . La questione riguarda il DM Economia del 28 novembre 2014, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Competitività (articolo 22, comma 2, Dl 66/2014).
Tale norma introduce nuove regole retroattive per l’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, limitandola ai Comuni sopra i 601 metri di altitudine o sopra i 281 metri se posseduti da agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali. Tutti gli altri, che non hanno pagato l’acconto di giugno perché in base alla vecchia legge erano esenti, ora sono chiamati alla cassa.
Visti i tempi strettissimi (dovrebbero versare l’IMU entro il 16 dicembre, in un’unica soluzione comprensiva di acconto e saldo, sulla base di un decreto di fine novembre) e le svariate proteste arrivate da associazioni di categoria ed enti locali, il Governo annuncia che il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani slitta a giugno 2015 (con l’acconto dell’anno prossimo, evidentemente).
Bisogna attendere il provvedimento per capire se nel giugno prossimo bisognerà pagare anche l’IMU 2014, e quali saranno le aliquote da applicare. Anche su questo fronte, infatti, ci sono dubbi interpretativi: bisogna pagare con aliquota ordinaria dello 0,76% o con quella eventualmente stabilita dalla delibera comunale per i terreni? Come ci si comporta nel caso in cui la delibera preveda un’esenzione con regole diverse da quella della norma statale?
Le associazioni di categoria chiedono che vengano modificati anche i criteri previsti dal decreto. il criterio altimetrico non può essere l’unico parametro di riferimento, ci sono fattori economici e ambientali che devono essere presi in considerazione, a partire dai territori colpiti dagli effetti disastrosi del maltempo e del dissesto idrogeologico.