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Il neonato non riconosciuto alla nascita.

Il diritto della madre e del neonato.

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Il neonato non riconosciuto alla nascita, il diritto della madre e del bambino.
 

Il riconoscimento

Il riconoscimento di un bambino è un atto volontario e legale, compiuto da entrambi i genitori o da uno di essi (art. 250 Codice Civile).
L'atto del riconoscimento può essere effettuato presso l'Ospedale entro 3 giorni dalla nascita, oppure entro 10 giorni presso il Comune di nascita del bambino o di residenza della madre (art. 30 L.396/2000).
La madre che, per particolari e gravi motivi, non è in grado di formalizzare il riconoscimento entro 10 giorni, può chiedere al Tribunale per i Minorenni una proroga (chiamata sospensione dell'iter adottivo) per un massimo di 60 giorni; in questo periodo la madre deve mantenere con continuità la relazione con il bambino (art.11 L.184/1983).
Alla madre minore di sedici anni non è consentito riconoscere il proprio figlio: se vuole tenere il bambino con sé, può fare domanda di autorizzazione al riconoscimento  presso il Tribunale Ordinario (art. 1 L.219/2012). In attesa del riconoscimento, il Tribunale per i Minorenni nomina un tutore per il neonato.
La legge permette a ogni donna di esprimere la volontà di non riconoscere il proprio figlio, dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita e di mantenere così l'anonimato (art.30 L. 396/2000).


I diritti della madre che non riconosce

Ogni donna ha il diritto di essere informata sulle norme che regolano il riconoscimento e sulle risorse di aiuto
La madre che non riconosce ha gli stessi diritti delle altre donne in tutte le fasi della gravidanza, del parto e del dopo parto.
Anche una donna coniugata può non riconoscere il bambino.
Il nome e le notizie sulla madre che "non consente di essere nominata" sono tutelati per legge.
Questi diritti riconosciuti alla donna non si contrappongono ai diritti del suo nato, ma sono funzionali all’affermazione dei diritti del neonato a crescere in una famiglia, anche diversa da quella di origine, in grado di fornirgli quelle cure affettive ed educative che gli sono indispensabili per un armonico sviluppo della sua personalità.
La scelta di non riconoscere un bambino come figlio, nella consapevolezza di non poterlo crescere in modo adeguato alle sue necessità psico-affettive, rappresenta pertanto un’assunzione di responsabilità verso la nuova vita, che va rispettata e compresa.


I diritti del bambino non riconosciuto

Tutti i bambini, anche se non riconosciuti alla nascita, possiedono i diritti fondamentali: capacità giuridica (diritto al nome e alla cittadinanza) e dirittto all' educazione.
Entro 10 giorni dalla nascita il neonato non riconosciuto riceve un nome dallo Stato Civile del Comune di nascita e acquisisce la cittadinanza italiana: il Tribunale per i minorenni nomina un tutore e provvede immediatamente ad aprire il procedimento di adottabilità.
Al neonato viene garantito così, il più rapidamente possibile, il diritto a una famiglia attraverso l'affidamento a una coppia adottiva; dopo un anno acquista, mediante l'adozione, lo status di figlio legittimo.
Ricapitolando: L’ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione del non riconoscimento, attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilita'  ai sensi della legge 184/83 s.m.i..
Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione, provvede “immediatamente” alla dichiarazione dello stato di adottabilità “senza eseguire ulteriori accertamenti”, ai sensi dell’art.11, comma 2, della legge 184/83 s.m.i., e all’inserimento del minore nella famiglia adottiva ritenuta più idonea.
Questa procedura può essere sospesa dal Tribunale per i minorenni soltanto in due casi:
1)su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici, per un periodo non superiore a due mesi, “sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale”
2)quando il genitore biologico per difetto d’età (non ha compiuto i 16 anni) sia privo della capacità di riconoscere il figlio naturale; la procedura è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età, permanendo in capo al genitore biologico la possibilità di avvalersi di un’ulteriore sospensione per altri due mesi a decorrere da questa data.

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